Newsletter n. 100 - 22/07/2020 |
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Emergenza CORONAVIRUS Convertito in legge il Decreto Rilancio (DL 34/2020) Misure per la salute, l'economia, il lavoro e le politiche sociali |
Lo scorso 16 luglio è stato convertito in legge il decreto-legge n.34, cosiddetto "Decreto Rilancio", che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Rispetto alla versione originaria, sono state apportate alcune modifiche: In ambito fiscale spiccano le modifiche relative a: • | Credito d'imposta per i canoni di locazione: spetta anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è stata estesa anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro con riduzione al 20% della percentuale per la determinazione del credito spettante calcolata sui canoni di locazione pagati (ridotta al 10% se applicata ai canoni per affitto d’azienda). Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Infine, è stata introdotta la possibilità di cessione del credito d’imposta spettante al conduttore, direttamente al locatore dell’immobile, previo suo consenso, a pagamento parziale del canone di locazione dovuto, con obbligo, in capo al primo soggetto di versare contestualmente la somma residua dovuta alla controparte. | • | Superbonus 110%: Escluse dall’agevolazione le opere eseguite su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico sono agevolati anche gli interventi riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di almeno un accesso autonomo dall’esterno (es. villette a schiera). La detrazione per l’isolamento termico spetta anche per le superfici opache inclinate (quindi si applica alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto), limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici (non più 60.000 euro per ogni unità immobiliare, ma 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o comunque indipendenti, 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per i condomìni che ne contengono fino a otto, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari comprese in condomìni di maggiori dimensioni). Per gli interventi sui sistemi di climatizzazione invernale è stato esteso l’accesso al Superbonus anche se la sostituzione degli stessi avviene previa installazione di impianti di microgenerazione o a collettori solari centralizzati (per i condomìni) o singoli se installati su unità immobiliari unifamiliari o comunque indipendenti (come riportato in precedenza), inoltre sono stati rivisti anche in questo ambito i limiti di spesa agevolabili per i lavori eseguiti nei condomìni (di fatti per gli interventi che hanno comportato l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento centralizzati , la detrazione non è più calcolata su un limite di spese pari a 30.000 euro per unità immobiliare ma ora sarà calcolata su 20.000 euro moltiplicati il numero di unità immobiliari, per lavori eseguiti nei condomìni composti da non più di otto unità immobiliari, oppure su 15.000 euro, moltiplicati il numero di unità immobiliari per lavori eseguiti condomìni di maggiori dimensioni). Riguardo la possibilità di ottenere il Superbonus attraverso l’effettuazione delle opere summenzionate più altre di efficientamento energetico dell’edifico o dell’unità immobiliare ad esse collegate, ecc. il testo originario del decreto prevedeva già l’obbligo dell’ottenimento di prestazione energetica dell’edificio o della unità immobiliare, migliore di almeno due classi rispetto alla situazione originaria, ma ora, secondo i contenuti del DL tale requisito si potrà ottenere anche attraverso opere di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 (T.U. in materia di edilizia). Riguardo la possibilità di fruire del Superbonus per le citate opere i privati cittadini potranno detrarre il 110% delle spese sostenute relativamente agli interventi eseguiti su massimo due unità immobiliari (oltre alla possibilità di detrarre la quota di spese sostenute per lavori su parti comuni di condominio). La detrazione del 110% è estesa per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, ma in questo caso il Superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022. Infine il bonus si applicherà anche ai sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. | • | Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale ed è stato chiarito che oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito. | Per quanto riguarda il lavoro diventano definitive dunque le ultime novità sulla cassa integrazione, smartworking ecc.. Segnaliamo, dunque, solo una modifica apportata al testo in fase di conversione in legge: • | Contratti a tempo determinato e apprendistato: per i contratti a tempo determinato e per gli apprendistati in scadenza, è stata prevista la proroga della durata nella misura equivalente al periodo di sospensione subito in occasione dell’emergenza Covid. | |
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