In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio (n.34/2020) è stata inserita una particolare disposizione che modifica per legge la durata dei rapporti di lavoro a termine, anche in somministrazione, nonché la durata dell’apprendistato di 1° e 3° livello, durante il periodo di emergenza da COVID-19.
Fermo restando, quindi, che tale novità non incide sull’apprendistato professionalizzante, essa prevede che il termine dei predetti contratti sia “…prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In attesa degli opportuni chiarimenti, si può dunque asserire in particolare che la “proroga” non sia una facoltà ma un obbligo di legge al quale i datori di lavoro dovranno attenersi, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla necessità o meno di prolungare detti rapporti.
L’applicazione di tale obbligo, che si ritiene debba riguardare solo i contratti in essere al 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della conversione in legge), può quindi determinare problemi rilevanti laddove sia il datore di lavoro, sia il lavoratore, non abbiano più interesse a proseguire il rapporto a termine oltre la scadenza prefissata originariamente.
In attesa di indicazioni più dettagliate annunciate dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, il Ministero del lavoro fornisce attraverso la pubblicazione di una FAQ sul proprio portale istituzionale, i primi chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’obbligo di proroga della scadenza dei contratti a termine, anche in somministrazione, nonché dei rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello, per i periodi di sospensione dell’attività causati dell’emergenza da COVID-19.
Purtroppo, i chiarimenti pubblicati non risolvono i dubbi più importanti e, allo stesso tempo, determinano ricadute particolarmente negative per i datori di lavoro.
Secondo il Ministero, tale previsione, si applica infatti a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Ne consegue che il recupero dei periodi sospesi riguarda anche:
- i contratti a termine stagionali;
- sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia i periodi di sospensione in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici paghe della CNA.