Newsletter n. 107 - 04/08/2020 |
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Emergenza CORONAVIRUS Decreto Semplificazione |
Lo scorso 16 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni, che introduce numerose novità nel campo degli appalti, dell’edilizia, della digitalizzazione e delle procedure amministrative. Ecco i principali provvedimenti introdotti: • | Appalti: • | Articolo 1: Incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: fino al 31 luglio 2021 la soglia di affidamento diretto per servizi, lavori e forniture sarà innalzata da 40.000 a 150.000€. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000€ e fino alla soglia comunitaria (214.000€) la modalità di affidamento è la procedura negoziata previa la consultazione di almeno cinque operatori. Per i lavori, tra i 150.000 e i 350.000€ sarà necessaria la consultazione di almeno 5 operatori, da 350.000 a 1.000.000€ di almeno 10 operatori, oltre 1.000.000€ di almeno 15 operatori. Va garantito il criterio della rotazione degli inviti in base ad indagine di mercato o elenchi di operatori economici. La stazione appaltante può scegliere tra l’offerta economicamente più vantaggiosa o il prezzo più basso, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuala. È, inoltre, sospeso fino al 31 luglio 2021 l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sotto soglia. | • | Articolo 2: Per lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie comunitarie i termini procedimentali in caso di affidamento mediante la procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione senza obbligo di dar conto delle ragioni di urgenza. Le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata (art.63) per gli affidamenti di estrema urgenza necessari per il superamento della fase emergenziale o degli effetti dell'emergenza sanitaria. | • | Articolo 3: Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della Banca Dati nazionale della documentazione antimafia. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare e autorizzare i contratti, ma le ulteriori verifiche per il rilascio della documentazione antimafia devono completarsi in trenta giorni. | • | Articolo 4: La stazione appaltante è tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge, anche per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. La mancata stipulazione del contratto nel termine deve essere motivata e valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricordo giurisdizionale non sostituisce giustificazione per il mancato rispetto dei termini previsti. | • | Articolo 8: Per le procedure per le quali il termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti devono procedere all'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto ed emette il certificato di pagamento entro 5 giorni, il pagamento va effettuato entro 15 giorni dall’emissione del certificato. Diventa obbligatorio il requisito della disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara per le stazioni appaltanti. Queste ultime possono escludere un operatore economico da una procedura d'appalto se possono dimostrare che l'operatore non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 l'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e la facoltà degli anti aggiudicatori di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa. Non si applica la proroga di validità dei documenti unici di regolarità contributiva per i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. | | • | Procedimenti amministrativi: viene garantita maggiore certezza e velocità dell'azione amministrativa. • | Articolo 12: interviene sulla conoscibilità dei termini di conclusione dei procedimenti, misurando e rendendo pubblici i tempi effettivi di quelli ritenuti di maggior impatto per la collettività e le imprese. Le Pubbliche Amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni sia con i privati. Per determinati procedimenti, infine, le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, sempre rispettando le disposizioni del codice delle leggi antimafia. | • | Articolo 15: entro il 30 settembre sarà adottata una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2030. Stato, Regioni e autonomie locali dovranno fare una ricognizione dei procedimenti amministrativi per semplificare e eliminare misure che incidono sulla libertà di iniziativa economica e semplificare i relativi procedimenti. | | • | Responsabilità: • | Articolo 21: relativamente alla responsabilità amministrativo-contabile, fino al 31 luglio 2021 la responsabilità dei soggetti viene limitata al solo dolo per le azioni ma non per le omissioni. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. | • | Articolo 23: si interviene sull'Abuso d'Ufficio per definire in maniera più circoscritta la condotta rilevante ai fini del reato. | | • | Amministrazione digitale: • | Articolo 24: Dal 28 febbraio 2021 le PA utilizzeranno solo le identità digitali per l'accesso ai propri servizi on-line. Si amplia l'elenco INI-PEC con i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli presenti presso il Registro Imprese o gli ordini e i collegi professionali. Viene, infine, modificata la normativa sullo SPID e la Carta d'Identità elettronica. L'identità digitale attesta, inoltre, molti altri dati dell'utente: possesso di abitazioni, autorizzazioni richieste dalla legge, qualità personali e informazioni contenute in albi, elenchi o registri pubblici. | • | Articolo 25: si interviene sulla conservazione dei documenti informatici. La conservazione deve uniformarsi a Linee e regolamenti adottati dall'AgID. | • | Articolo 26: si definiscono le modalità di funzionamento della piattaforma digitale con le quali le Pubbliche Amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese. | • | Articolo 31: per promuovere lo smart working si prevede, in caso di utilizzo di dispositivi personali da parte dei dipendenti, l'obbligo per i datori di lavoro di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno acquistare beni e progettare sistemi e servizi informatici per consentire ai lavoratori di accedere da remoto a applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento del lavoro. | • | Articolo 32: i progetti per lo sviluppo digitale devono essere in linea con i codici di condotta tecnologica che definisce le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei sistemi digitali nella Pubblica Amministrazione. La norma favorisce la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali per cittadini e imprese. | | • | Patrimonio Informativo Pubblico: • | Articolo 33: affronta il nodo dell'interoperabilità dei dati tra Pubbliche Amministrazioni. Stabilisce anche una procedura alternativa al rischio di mancati accordi quadro tra le Pubbliche Amministrazioni e definisce sanzioni economiche per i dirigenti. | • | Articolo 34: è prevista la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno accreditarsi alla piattaforma e rendere disponibili le proprie basi dati. | | • | Posta Elettronica Certificata: • | Articolo 37: la norma favorisce l'utilizzo della PEC fra Amministrazione, imprese e professionisti e rende più stringente l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale al registro delle imprese (prevista anche una sanzione a chi non comunichi il domicilio digitale entro il 1° ottobre). L'articolo definisce anche le procedure in caso di domicilio digitale inattivo o di non indicazione dello stesso. | | • | Procedure di cancellazione dal Registro Imprese: • | Articolo 40: sono stabilite nuove procedure per la cancellazione d'ufficio di imprese individuali, di società di persone e di capitali dal Registro Imprese, disposte dal Conservatore. Anche la cancellazione dalla sezione speciale delle Start-up innovative e delle PMI innovative sono disposte dal Conservatore. | | Leggi il testo completo del Decreto Semplificazioni >> |
Prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza n Gazzetta Ufficiale il decreto legge che proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 luglio scorso, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio scorso. Leggi di più >> |
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