Società e Imprese Individuali
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle Imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC - ora domicilio digitale , o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione tramite comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) , e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Inoltre sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta.
Naturalmente, sono esclusi da questo obbligo coloro che hanno già comunicato la propria PEC al Registro Imprese in questi anni. Come richiesto dalla legge la PEC deve essere attiva.
Professionisti
I professionisti iscritti in Albi ed Elenchi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale. Gli Ordini e i Collegi sono tenuti a pubblicare, in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo o Elenco (rif. comma 7 dell’art.16 del CAD), è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o Elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010, sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'Economia e delle Finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.