Dopo un faticoso confronto con il Ministero dell’Ambiente e il Parlamento, sono stati approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro decreti legislativi che recepiscono le rispettive Direttive Europee per affrontare la sfida della transizione verso un modello circolare di sviluppo economico, basato sulla riduzione degli scarti e sul recupero di risorse dai rifiuti.
I decreto approvati sono:
• | D.lgs n. 116 del 3 settembre 2020, in materia di rifiuti, imballaggi e i rifiuti di imballaggio (in vigore dal 26/09/2020); |
• | D.lgs n. 118 del 3 settembre 2020, relativo a pile e accumulatori e ai loro rifiuti ed ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in vigore dal 27/9/2020); |
• | D.lgs n. 119 del 3 settembre 2020, relativo ai veicoli fuori uso (in vigore dal 27/9/2020); |
• | D.lgs n. 121 del 3 settembre 2020, relativo alle discariche di rifiuti (in vigore dal 29/9/2020). |
In particolare il D.lgs n.116 del 3 settembre 2020, ridisegna il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, modificando in maniera sostanziale la parte IV del decreto legislativo 152 del 2006, il cosiddetto Testo unico ambientale. Una rivoluzione che riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che producono, raccolgono, trasportano e gestiscono rifiuti.
I primi testi, posti in consultazione quasi un anno fa, avevano fin da subito destato forti preoccupazioni per alcune disposizioni molto penalizzanti per le imprese.
In questo lungo confronto, la CNA è riuscita a far eliminare dai provvedimenti molte delle disposizioni più critiche, come quelle che intervenivano pesantemente sul sistema dei RAEE e degli imballaggi con nuovi e pesanti oneri per le imprese, o alcune incongruenze inizialmente presenti nella riscrittura delle norme sulla tracciabilità. Grazie ad una intensa azione di proposizione nei confronti del Ministero, possiamo ritenerci soddisfatti per alcuni risultati importanti ottenuti a favore delle imprese artigiane e piccole imprese.
Si tratta, ad esempio, dell’esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti e per le imprese che raccolgono e trasportano in proprio rifiuti non pericolosi; della norma relativa ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione e i piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994, che si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività; del raddoppio dei quantitativi annuali (20 t rifiuti non pericolosi e 4 t rifiuti pericolosi) entro i quali i registri possono essere tenuti dalle Associazioni di categoria con cadenza di compilazione mensile; della riduzione dei termini di conservazione di registri e formulari (da 5 a 3 anni dalla data dell’ultima registrazione). Interessanti anche le prospettive che si aprono con le nuove disposizioni previste per il deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.
Altre modifiche importanti riguardano:
• | la nuova definizione di rifiuti urbani: una nuova assimilazione “ex lege” che incrocia 15 tipologie di rifiuti e le categorie di attività che li producono; |
• | la tracciabilità dei rifiuti: il nuovo REN Registro Elettronico Nazionale e la digitalizzazione di Registri e formulari; |
• | le disposizioni relative alla classificazione ed ai criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti; |
• | il ruolo dei produttori di beni di consumo, con un rafforzamento dell’istituto della responsabilità estesa; |
• | gli imballaggi. |
In attesa dei decreti attuativi per l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità e per la definizione del modello del registro cronologico di carico e del nuovo modello di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, seguiranno gli approfondimenti e le indicazioni relative alle prime disposizioni operative.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai consulenti Ambiente e Sicurezza di SEDAR CNA SERVIZI.