Newsletter n. 136 - 14/10/2020 |
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Emergenza Coronavirus DPCM 13 ottobre 2020 Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 13 ottobre 2020 che introduce nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento entra in vigore dal 14 ottobre 2020 ed è efficace fino al 13 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale. Invariate le prioritarie misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio con alcune novità: • | Misure di prevenzione igienico-sanitarie: • | Mascherine: obbligatorio averle sempre con sé e indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione di luoghi o circostanze in cui vi sia una condizione continuativa di isolamento rispetto a persone non conviventi ad esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore a 6 anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. È raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (Art. 1 comma 1). Sono fatte salve le indicazioni dei protocolli e linee guida anti contagio previsti per le attività lavorative. | • | Distanziamento: resta l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (Art. 1 comma 2) ad eccezione di persone con disabilità motorie, problematiche psichiatriche o comportamentali o non autosufficienti che possono ridurre il distanziamento con i propri accompagnatori o operatori di assistenza (Art. 10 comma 2). | • | Igiene delle mani: si richiama l'igiene costante e accurata delle mani che si aggiunge alle misure di protezione sopra indicate. | • | Soggetti con sintomi: i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. | | • | Accesso ai luoghi pubblici: è consentito l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici, comprese le aree gioco, nel rispetto del divieto di assembramento e delle distanze di sicurezza; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all'aperto nel rispetto degli appositi protocolli di sicurezza (Allegato 8); | • | Cinema e concerti: sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrale, da concerto e cinematografiche e in altri spazi all'aperto con posti a sedere preassegnati e distanziati a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale. Viene stabilito il numero massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per i luoghi chiusi, le Regioni possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori, d'intesa con il Ministro della Salute; restano aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura con modalità di fruizione contingentata. | • | Sport: vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, solo le società professionistiche e, a livello sia agonistico sia di base, le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Consentito il pubblico alle competizioni sportive con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Le Regioni possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori considerando le dimensioni e le caratteristiche degli impianti. Si possono continuare a frequentare palestre e piscine nel rispetto delle regole già stabilite. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. | • | Attività di formazione: sospesi viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. | • | Discoteche e feste: vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite le cerimonie civili o religiose come i matrimoni con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. È sconsigliato svolgere feste e ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6 nelle abitazioni private. Restano chiuse sale da ballo e discoteche sia all'aperto sia al chiuso. | • | Bar e ristorazione: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. | • | Attività economiche: per tutte le attività produttive, industriali e commerciali restano in vigore il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 12), il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 13) e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14). | Testo integrale del DPCM del 13 ottobre 2020 >> Allegati al DPCM del 13 ottobre 2020 >> |
Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena - circolare del Ministero della Salute La nuova Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 chiarisce la differenza tra isolamento e quarantena e aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine degli stessi. Tali valutazioni sono state formulate in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020. Raccomanda, infine, l'uso dell'app Immuni per supportare le attività di contact tracing. Testo integrale della Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 >> |
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