Newsletter n. 138 - 19/10/2020 |
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Emergenza Coronavirus DPCM 18 ottobre 2020 Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 18 ottobre 2020 che introduce nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento entra in vigore dal 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, ed è efficace fino al 13 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale. Queste le principali misure introdotte dal provvedimento: • | Dei luoghi nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21.00, consentendo, comunque, l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. | • | L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Restano sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. | • | Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00, nel totale rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. | • | Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, nel rispetto dei protocolli vigenti e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. | • | Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. | • | L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00 e incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata. | • | Le università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative; | • | Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercenti devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (scarica qui il cartello da utilizzare nella tua attività). | • | Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. | Testo integrale del DPCM del 18 ottobre 2020 >> Allegati al DPCM del 18 ottobre 2020 >> |
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