Con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il cosiddetto Decreto Agosto è diventato Legge.
Al testo originario sono state apportate diverse modifiche, entrate in vigore il 14/10/2020.
• | Disposizione in materia di contenimento del virus: incrementate di 403 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse destinate al credito d’imposta che verranno distribuite tra coloro che hanno già presentato la comunicazione per il tax credit nel periodo 20/07-7/09/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. |
• | Sospensione dei versamenti tributari e contributivi: i soggetti che hanno applicato l’agevolazione relativa al mancato versamento del saldo e del primo acconto IRAP e hanno splafonato il limite previsto dalla disciplina europea per l’emergenza Covid-19 possono ravvedersi versando l’imposta entro il 30 novembre, senza applicazione di sanzioni e interessi. |
• | Piccole opere e interventi contro l’inquinamento: nell'ambito del Superbonus 110% vengono definite meglio le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare, comprese all’interno di edifici plurifamiliari che possono essere oggetto di opere agevolate soggette alla suddetta detrazione maggiorata. |
• | Disposizioni in materia di eventi sismici: sempre a proposito di Superbonus 110% sono introdotte ulteriori modifiche relative agli interventi legati ai fabbricati danneggiati da eventi sismici. |
• | Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese: i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. |
• | Semplificazione burocratico-amministrativo per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto di 30 anni di età: entro 90 giorni con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le misure di attuazione della presente disposizione. |
• | Misure urgenti per il settore turistico: modifiche relative al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili strumentali, bonus vacanze e altre misure di sostegno per il settore turistico. |
• | Esenzione dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo: non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali e a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze. |
• | Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura: in riferimento agli immobili appartenenti alle categorie catastali A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) viene previsto che il Superbonus 110% non spetti solo se questi non siano aperte al pubblico. |
• | Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche: modificate le norme relative alla attribuzione del contributo. |
• | Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale: i soggetti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 che non hanno effettuato i versamenti alle scadenze previste, possono regolarizzare la loro posizione effettuando detti versamenti entro il 30 ottobre 2020, maggiorando le imposte dovute dello 0,8%. |
• | Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020: le imprese possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio 2019 o 2020 a seconda dei casi. |
• | Trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: confermate le 18 settimane (9+9) di Ammortizzatori (CIGO/FIS/FSBA/CIGD) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
• | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione: ai datori di lavoro privati è riconosciuto l’esonero dai contributi previdenziali a loro carico. L’esonero spetta per un periodo pari a 4 mesi fruibili entro il 31/12/2020, entro i limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Al datore di lavoro che beneficia dell’esonero si applicano i divieti di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. |
• | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato: fino al 31/12/2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. |
• | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali: il medesimo esonero per assunzioni a tempo indeterminato è riconosciuto, sino ad un massimo di 3 mesi, per assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. |
• | Modifiche in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine: fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare e rinnovare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di condizioni o causali. Altra importante conferma è riguarda l’abrogazione della proroga automatica dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
• | Conferma delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo: le aziende non potranno licenziare fino alla integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, prorogati per ulteriori 18 settimane. Il blocco dei licenziamenti economici (individuali e collettivi) vige anche per i datori di lavoro che beneficeranno dell’esonero contributivo per il mancato utilizzo degli Ammortizzatori Sociali. Sarà possibile licenziare per cessazione di attività o a seguito di un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, limitatamente per i lavoratori che aderiscono all’accordo. Ripristinata l’ordinaria disciplina sulla revoca dei licenziamenti introdotto dalla legge Fornero, che prevede un termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento. |
• | Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici: nuovo diritto allo smart working nel caso in cui il figlio minore di 14 anni venga posto in quarantena dall’ASL. |
• | Lavoro agile per i genitori con figli con disabilità: nuovo diritto allo Smart Working per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. |