Emergenza CORONAVIRUS
Le misure introdotte dai DPCM dell'8 e 9 marzo e l'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 10 marzo
Sintesi delle nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus sono in vigore in vigore in tutta Italia, fino al 3 aprile.
La sintesi tiene conto dei DPCM dell'8 e 9 marzo e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 10 marzo 2020.
Salute e quarantena: Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.
Spostamenti: sono vietati sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per il rientro alla propria abitazione. Sull’intero territorio è vietata ogni forma di assembramento di persone.
Scuole, università, corsi di formazione: sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Lavoro: si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie – ad eccezione del personale sanitario e tecnico per cui sono sospesi - e di adottare, quando possibile, modalità di lavoro agile. Vanno adottate modalità di collegamento da remoto per le riunioni. Sono sospesi i concorsi pubblici e privati.
Attività di ristoranti e bar: sono consentite le attività di ristorazione e bar al pubblico nelle giornate feriali dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. È previsto solo il servizio al tavolo. L'Ordinanza Regionale ha esteso questo provvedimento a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e a quelle che prevedono l'asporto. Ha anche disposto la chiusura al pubblico delle suddette attività nei giorni festivi e prefestivi. È sempre consentito il servizio di consegna a domicilio (ma nel momento della consegna vanno evitati i contatti personali). Queste disposizioni non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive.
Attività dell'artigianato alimentare (es. rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, piadinerie ecc.): valgono gli stessi provvedimenti elencati per ristoranti e bar. È consentito il servizio di consegna presso il domicilio con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Esercizi commerciali: nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e gradi strutture di vendita, gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari.. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto delle distanze interpersonali. L'Ordinanza Regionale sospende i mercati ordinari e straordinari, ad eccezione di quelli per la vendita di prodotti alimentari e, più in generale, dei posteggi destinati alla vendita dei prodotti alimentari.
Attività artigianali: parrucchieri, estetisti, tatuatori, taxisti e NCC: parrucchieri ed estetisti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro. Taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo.
Sport e attività varie: sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori. Sospesa l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e simili, tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi. Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali. Chiusi anche i centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Il testo del DPCM 8 marzo 2020 >>
Il testo del DPCM 9 marzo 2020 >>
L'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 10 marzo >>
La sintesi a cura della Regione Emilia-Romagna>>