Newsletter n. 157 - 14/11/2020 |
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Emergenza Coronavirus L'Emilia-Romagna passa in Area Arancione A partire da domenica 15 novembre, la regione Emilia Romagna passa in Area Arancione. Insieme all'Emilia-Romagna, cambiano area di criticità altre regioni: Campani e Toscana entrano in zona rossa, mentre anche Marche e Friuli Venezia Giulia passano in zona arancione. |
Queste le misure previste per l'Area Arancione, che si aggiungono a quelle previste per l'Area Gialla, fino ad oggi in vigore: Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Area Arancione) Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e dal Comune di residenza o domicilio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. | • | È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. | • | Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. | Testo integrale del DPCM del 3 novembre 2020 >> Allegati al DPCM del 3 novembre 2020 >> Autocertificazione per gli spostamenti >> Sintesi delle principali misure divise per Area di criticità >> |
Sintesi delle misure precedentemente in vigore e che rimangono attive Introdotte dal DPCM 3/11/2020 e dall'Ordinanza Regionale del 12/11/2020 • | Divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute). | • | Delle strade o piazze nei centri urbani può essere disposta la chiusura per tutta la giornata o per determinate fasce orarie. | • | L'uso della mascherina è sempre obbligatorio eccetto per i bambini di età inferiore a 6 anni, durante l'attività sportiva e per chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. | • | L'attività sportiva e motoria è vietata nelle strade e nelle piazze del centro storico e nelle aree affollate. Consentita in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche rispettando sempre le distanze interpersonali (2 metri per l'attività sportiva, 1 per tute le altre attività). | • | Consentito l'accesso agli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari solo a una persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone in difficoltà e minori di 14 anni. | • | Mercati ambulanti consentiti se adeguati alle prescrizioni previste dall'Ordinanza Regionale. | • | Chiuse nei festivi e prefestivi le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. | • | Esercizi commerciali chiusi nei giorni festivi, ad eccezione di negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. | • | Consegne a domicilio sempre consentite e raccomandate. | • | Sospese le lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato nelle scuole elementari e medie. | • | Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, parchi tematici e parchi divertimenti, sale giochi, bingo e scommesse e casinò. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Chiusi musei, mostre e luoghi della cultura. Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, comprese le feste. | • | Vietate sagre, fiere e eventi in genere. | • | L'accesso ai luoghi di culto e alle funzioni religiose avvengono secondo gli appositi protocolli. | • | Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica. | • | Le scuole superiori adottano la Didattica a Distanza, le scuole elementari e medie, le scuole dell'infanzia possono proseguire le attività in presenza. Le Università svolgono la loro attività a distanza. | • | Sospesi i concorsi ad eccezione di quelli che prevedono selezioni su basi curriculari o con modalità a distanza. | • | Il trasporto pubblico locale adotta un coefficiente di riempimento del 50%, ad esclusione del trasporto scolastico dedicato. | |
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