Emergenza CORONAVIRUS Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, valide fino al 25 marzo 2020 Sintesi delle nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, in vigore in vigore in tutta Italia, fino al 25 marzo, introdotte dal DPMC dell'11 marzo 2020. • | Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento sia per il trasporto. | • | Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, barbieri, estetisti ecc.). | • | Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, le poste le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono i beni e servizi, le consegne a domicilio, trasporti , servizi di pubblica utilità, edicole, tabaccai, meccanici, elettricisti, idraulici, benzinai, apparecchiature informatiche, elettriche, elettroniche e telecomunicazioni, lavanderie, ottici, fotografi, ferramenta, pompe funebri. | • | I Presidenti della Regione possono disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locali, finalizzata alla riduzione e soppressione dei servizi, assicurando i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali, di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, assicurando i servizi minimi essenziali. | • | Le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. | • | In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: • | Sia attuato il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza; | • | Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; | • | Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; | • | Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e siano rispettate le distanze interpersonali si un metro e con adozione di strumenti di protezione individuale; | • | Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. | | • | Per le attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. | • | In relazione ai punti 7 e 8 si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. | • | Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. | Il testo integrale del DPCM 11 marzo 2020 >> Informiamo le imprese che sono in corso controlli da parte delle autorità competenti. Raccomandiamo, dunque, di adottare tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio indicati. |