Newsletter n. 177 - 19/12/2020 |
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Emergenza Coronavirus Decreto Legge n. 172 18 dicembre 2020 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 che introduce ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento, che dispone misure urgenti per le festività, entra in vigore dal 19 dicembre 2020 ed è efficace su tutto il territorio nazionale. Il Decreto Legge prevede misure più stringenti nelle giornate comprese tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Questo il calendario dei provvedimenti previsti: 21 DICEMBRE 2020 - 6 GENNAIO 2021 • | Blocco della mobilità tra regioni. Deroghe per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. | • | Consentiti gli spostamenti alle seconde case nella stessa Regione. | 24, 25, 26 e 27 DICEMBRE 2020, 31 DICEMBRE 2020, 1, 2 e 3 GENNAIO 2021, 5 e 6 GENNAIO 2021: ZONA ROSSA NAZIONALE Si applicano le misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per le zone rosse (vedi sotto il dettaglio dei provvedimenti) a cui si aggiungono le seguenti misure: • | è consentita, dalle ore 5 alle ore 22, la visita a parenti o amici, per un massimo di due persone (i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). | • | Restano aperti, oltre alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, anche i parrucchieri, barbieri e le lavanderie. Chiusi i centri estetici, i tabulatori e i piercer. Per recarsi nelle attività regolarmente aperte è necessario compilare l'autocertificazione. | 28, 29 e 30 DICEMBRE 2020, 4 GENNAIO 2021: ZONA ARANCIONE NAZIONALE Si applicano le misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per le zone arancioni, a cui si aggiungono le seguenti misure: • | sono consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni fino a 5.000 abitanti (nella provincia di Ravenna, quindi, dai comuni di Solarolo, Sant'Agata sul Santerno, Casola Valsenio e Bagnara di Romagna) in un raggio di 30km, ma senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia. | • | è consentita, dalle ore 5 alle ore 22, la visita a parenti o amici, per un massimo di due persone (i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). | • | Chiusi bar e ristoranti, restano consentite le attività di consegna a domicilio senza restrizioni e l'asporto fino alle ore 22. | • | Negozi aperti fino alle ore 21. | Il Decreto Legge prevede, inoltre, un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione (Art. 2). Il contributo è destinato ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. Testo integrale del Decreto Legge n.172 del 18 dicembre 2020 >> Allegato al Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 >> |
LE MISURE PREVISTE DAL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020 Misure in vigore su tutto il territorio nazionale (Area Gialla) • | È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore a sei anni e i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che, per interagire con essi, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento e igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. | • | È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. | • | Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (scarica qui l'autocertificazione per gli spostamenti tra le 22 e le 5). È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. | • | Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. | • | Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private. | • | È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e uno per l'attività motoria. | • | Sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti a attività differenti. | • | Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. | • | Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica facendo ricorso, per il 100% delle attività, alla didattica digitale integrata (fatta eccezione per gli studenti con disabilità e per l'uso dei laboratori) e che a decorrere dal 7 gennaio 2021 al 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Le Università predispongono le attività didattiche secondo modalità che tengano conto dell'evoluzione del quadro pandemico, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Possono, inoltre, svolgersi in presenza esami, prove e sedute di laurea. | • | È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. | • | Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si sosti all'interno dei locali più tempo del necessario. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi e edicole. Fino al 6 gennaio 2021 l'apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle 21.00 | • | A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale - ad esclusione del trasporto scolastico dedicato - è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. | • | Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (conviventi). Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti, nelle aree di rifornimento carburante lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), nei porti e negli interporti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sarà consentito il solo servizio in camera. | • | Resta l'obbligo, per gli esercenti, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale (scaricalo qui). | • | Restano chiuse piscine, palestre, contri natatori, centri termali, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Sono consentiti solo gli eventi sportivi e le competizioni di livello agonistico e di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e quelli di squadra organizzati dalle rispettive federazioni. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto. | • | Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica. | • | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all'aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. | • | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere, i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico. Le riunioni si svolgono in modalità a distanza. | • | L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti e le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. | • | In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. | • | Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. | • | Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana in partenza, con scalo o con destinazione finale nei porti italiani. | • | Restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | • | Le attività delle strutture ricettive sono esercitate secondo i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni che riguardano le modalità di accesso, ricevimento e assistenza degli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti comuni, l'accesso di fornitori esterni, lo svolgimento di attività ludico-sportive, di eventuali servizi navetta e le modalità di informazione agli ospiti circa le misure di sicurezza. | |
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Area Arancione) Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. | • | È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. | • | Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali e negli aeroporti, neri porti e negli interporti. | |
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Area Rossa) Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. Vietati anche gli spostamenti all'interno del proprio Comune e da un Comune all'altro, in qualsiasi orario. | • | Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. | • | Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti. | • | La didattica a distanza si applica anche alle classi seconde e terze delle scuole medie inferiori. Resta in presenza, quindi, solo l'attività delle scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. | • | Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. | • | È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione. | • | Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al presente DPCM (aperti parrucchieri e barbieri, chiusi i centri estetici). | Testo integrale del DPCM del 3 dicembre 2020 >> Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020 >> Autocertificazione per gli spostamenti >> |
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