Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo: modifiche all'elenco di attività elencate dal DPCM del 22 marzo
Nella giornata di ieri, 25 marzo, a seguito del confronto tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, è stato emesso un decreto (qui il testo integrale), valido da oggi, 26 marzo, che modifica l'elenco delle attività non interessate dalla sospensione disposta dal DPCM del 22 marzo.
L'allegato 1 del decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico sostituisce l'allegato 1 del DPCM del 22 marzo, e si applica cumulativamente agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo.
Le attività che possono, quindi, proseguire sono:
Restano comunque sospesi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (come da ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, qui il testo integrale)
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto di quest'ultimo decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione delle merci in giacenza.
Le modifiche introdotte non intervengono in maniera significativa sul numero dei codici Ateco per cui è prevista l’autorizzazione a proseguire l’attività (82 contro 80 previsti dal DPCM del 22/03/2020), ma escono alcuni capitoli ed entrano altre voci più dettagliate.
Tra le attività ESCLUSE vi sono quelle relative ai codici afferenti alla fabbricazione di spago, corde, funi e reti e di articoli in gomma, tra cui pneumatici. Restano escluse dall’allegato 1 anche la fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura e di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori), così come il commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto, escluse auto, moto e bici.
Tra le attività AMMESSE, rispetto a quanto previsto dal DPCM del 22/03/2020, figurano la fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio e la fabbricazione di vetro cavo; di imballaggi leggeri in metallo; di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; di batterie di pile e di accumulatori elettrici. Rientrano nell’elenco anche le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.
Vi sono poi tutta una serie di settori per i quali sono stati introdotti dei LIMITI. Vengono invece circoscritte le voci relative alla fabbricazione di carta escludendo ad esempio cartotecnica e carta da parati; la fabbricazione di prodotti chimici (fuori i coloranti, fiammiferi, articoli esplosivi) e di articoli in materie plastiche (come parti per le calzature e oggetti per l'ufficio o la scuola); la riparazione e manutenzione, installazione di macchine e apparecchiature con diverse esclusioni. In merito alle opere di ingegneria civile sono state introdotte alcune esclusioni, come la costruzione di opere sportive, idrauliche e chimiche.