Istituti contrattuali flessibili: come gestirli
• | Aziende artigiane: le aziende artigiane possono attingere dal fondo FSBA per un periodo decorrente dal 26 febbraio al 25 aprile; |
• | Aziende del trasporto pubblico locale non artigiane: le aziende di trasporto pubblico di linea possono attingere dal fondo bilaterale di solidarietà autoferrotranvieri istituito presso l’INPS per un periodo di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto; |
• | Aziende commerciali con più di cinque dipendenti: le aziende commerciali possono attingere dal fondo di integrazione salariale (FIS) istituito presso l’INPS per un periodo di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto; |
• | Aziende industriali: le aziende industriali possono attingere dalla cassa integrazione ordinaria fondo istituito presso l’INPS per un periodo di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto; |
• | Aziende prive di ammortizzatori sociali: le aziende prive di ammortizzatori sociali di legge potranno attingere dalla cassa integrazione ordinaria in deroga istituita presso le regioni per un periodo di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto. |
Ferie, permessi e riduzioni orario lavorativo arretrati
L’INPS con circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ha ribadito, confermando il messaggio n. 3777/2019, che la presenza di ferie pregresse non è ostativa all’ accoglimento delle istanze di casse o fondi.
Rispetto a tale interpretazione va rilevato come si parli delle sole ferie e non anche degli altri strumenti di flessibilità (permessi, banca ore ecc.) E come già il DPCM dell'8 marzo 2020 all’articolo 1 lettera E) e la giurisprudenza (in svariate occasioni) si esprimano in modo contrario rispondendo ad evidenti ragioni di buon senso e di rispetto a doveri di natura solidaristica sociale ed economica.
Vale la pena anche sottolineare come la circolare non possa sostituirsi a leggi o a sentenze giurisprudenziali di qualsiasi grado.
Non può sfuggire comunque il momento particolare in cui ci troviamo, sapendo bene che il D.L. 18/2020 (Cura Italia) è stato concepito dall’esigenza imprescindibile dettata dall’emergenza sanitaria, evidenziandone il carattere transitorio e “speciale”.
A fronte proprio di tali aspetti, l’argomento non può essere normato rigidamente.
È opportuno evidenziare che le imprese che hanno fatto godere gli istituti contrattuali flessibili (ferie, permessi, ROL e quant’altro), sia in misura intera o parziale, precedenti all’avvio dello strumento di sostegno al reddito, non hanno violato alcuna norma rispondendo alle prescrizioni contrattuali e di buon senso.
Va da sé che quelle imprese che, per qualsiasi motivo, non l’hanno fatto, hanno risposto a quel precetto dettato dal carattere di specialità del D.L. 18/2020.
Essendo un argomento particolarmente delicato con aspetti che riguardano le singole posizioni aziendali e le specificità contrattuali, per ulteriori approfondimenti e/o richieste di chiarimenti, si consiglia vivamente di consultare i referenti contrattualistica e legislazione del lavoro presso le sedi Sedar CNA Servizi.