Emergenza CORONAVIRUS
Indicazioni sugli adempimenti delle ditte
e sui provvedimenti prefettizi
Il 14 aprile sono entrate in vigore le disposizioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020, che, all’art. 2, ha confermato la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali in tutto il Paese già prevista nel DPCM del 22 marzo, e introdotto nuove disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del nuovo DPCM cessano di produrre effetti i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo e 1° aprile. Tali disposizioni resteranno in vigore fino al prossimo 3 maggio. Restano confermate tutte le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni anche d'intesa con il Ministro della Salute.
La normativa prevede che la sospensione non operi per alcune categorie di attività elencate nell’allegato 3 del nuovo decreto, nonché per i servizi essenziali e di pubblica utilità, per le attività di produzione e commercializzazione di dispositivi medico-sanitari, di prodotti agricoli e alimentari e per le attività funzionali all’emergenza.
L’art. 2 del nuovo DPCM, ai commi 3, 6, 7 e 12, prevede, inoltre, forme di comunicazione preventiva al Prefetto per altre categorie di attività. Tutte le indicazioni sulle categorie di attività interessate e la documentazione da produrre sono contenute nel quadro sinottico predisposto dalla Prefettura.
Precisiamo che le imprese che hanno già inviato la modulistica alla Prefettura prima dell'entrata in vigore del nuovo DPCM non dovranno inviarla nuovamente.
Si ricorda, infine, che per le attività non sospese permane l'obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo per la sicurezza negli ambienti di lavoro del 14 marzo.
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