Newsletter n. 37 - 23/04/2020 |
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Emergenza CORONAVIRUS Nuova ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini Sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020: a) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza; b) è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti; c) sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso; d) sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio; e) sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto; f) restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi. Le Provincie di Piacenza e Rimini, il Comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo si riallineano al resto del territorio regionale su banche e uffici postale e su alcune attività d'impresa (per conoscere nel dettaglio i provvedimenti previsti per queste zone, consulta il testo integrale dell'ordinanza). Leggi il testo integrale dell'Ordinanza del Presidente Bonaccini >> |
Prefettura di Ravenna: questione edilizia e cantieri 1. | Attività edilizie che non è possibile svolgere: le opere di costruzione di edifici residenziali e non residenziali ricadono, in via generale, nella classificazione afferente al codice ateco 41.20. Ne consegue che le predette attività devono intendersi sospese. | 2. | Quali attività può svolgere chi lavora nel settore edile: nonostante la sospensione delle attività legate al codice ateco 41.2, vi sono altri ambiti nei quali possono trovare spazio i lavoratori e gli imprenditori edili. | • | Altri codici ATECO autorizzati: possono restare in attività le imprese che hanno codici ateco affini, ad esempio gli impiantisti. | • | Attività di manutenzione presso locali aziendali: le imprese operanti in campo edile possono essere coinvolte negli interventi manutentivi necessari presso i locali aziendali, anche nel caso di attività produttive sospese. | • | Strutture ricettive e stabilimenti balneari: per le strutture ricettive, comunque denominate, è possibile svolgere le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di controlli costanti o periodici, nonché quelle legate a esigenze di manutenzione, come previsto dall’art. 1, lett. e) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 11 aprile 2020. La medesima Ordinanza dell’11 aprile prevede anche per gli stabilimenti balneari - per i quali, a differenza delle precitate attività ricettive, permane l’obbligo di chiusura al pubblico - la possibilità di accedere ai locali per comprovate esigenze manutentive (art. 1, lett. f). | • | Interventi manutentivi e di riparazione presso abitazioni, locali privati ed esercizi commerciali: gli interventi manutentivi e di riparazione presso abitazioni e locali privati sono consentiti laddove rivestano il carattere dell’indifferibilità e dell’urgenza. A titolo esemplificativo, possono considerarsi indifferibili e urgenti tutti quegli interventi senza i quali si determinerebbe l’inabitabilità, insalubrità o pericolosità dei locali o delle strutture, l'aggravamento delle condizioni di danno o danni ulteriori a beni propri o di terzi. | • | Lavori accessori ad attività autorizzate: possono ritenersi consentite tutte le lavorazioni accessorie e/o di finitura che siano indispensabili rispetto ad altri interventi consentiti. | • | Cantieri pubblici e di interesse pubblico: le attività edilizie restano consentite per tutte le opere legate a cantieri pubblici o di interesse pubblico, identificati come “essenziali” da parte dei competenti enti locali. | 3. Chiarimenti su applicabilità art. 2, comma 3, DPCM 10 aprile 2020 (funzionalità a filiera autorizzata): come per tutte le attività produttive non espressamente autorizzate, l’art. 2, comma 3, del DPCM del 10 aprile 2020 fa salve, previa comunicazione al Prefetto, “le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali”. Tale ipotesi è da intendersi relativa a casi in cui un’attività produttiva con codice ateco non autorizzato sia strettamente connessa con la natura della filiera cui appartiene l’attività autorizzata. Ne deriva che non può ricorrere la fattispecie di cui all’art. 2, comma 3, ad esempio, nelle ipotesi in cui: a - non vi sia a monte una ditta autorizzata; b - l’azienda con codice ateco non autorizzato, pur svolgendo un’attività di “utilità”, anche rilevante, per la ditta autorizzata, non costituisce nella sostanza un “segmento” della filiera specifica; c - l’azienda con codice autorizzato non sia ancora attiva (es. struttura alberghiera ancora da completare). Ne consegue che le “comunicazioni al Prefetto”, trasmesse quali semplice “avviso di ripresa attività” con richiamo a situazioni non ricadenti in concreto nell’ipotesi di “attività in filiera” (usando, quindi, in maniera distorta lo strumento giuridico messo a punto dal legislatore), non sono idonee a determinare l’effetto giuridico di “autorizzazione implicita”, scaturente dal meccanismo “comunicazione-silenzio assenso” previsto dall’art. 2, comma 3, del suddetto DPCM, per cui l’azienda, all’atto di controlli di polizia, sarà sanzionabile in via amministrativa. 4. Mobilità dei lavoratori e autocertificazione: gli operai e i professionisti impegnati nelle attività menzionate, consentite nei termini suesposti, potranno portarsi sul luogo di lavoro, autocertificando, nella compilazione dell’apposito modello, che lo spostamento è dovuto a “comprovate esigenze lavorative. Leggi il testo integrale della circolare >> |
Ricordiamo il numero verde della Regione Emilia-Romagna 800.033.033 |
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