Esenti IVA le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid 19
In via transitoria è disposto che le cessioni di beni per il contenimento e la gestione dell’emergenza, effettuate fino al 31/12/2020, sono esenti IVA. È comunque fatto salvo il diritto alla detrazione dell’acquisto di tali beni, destinati alle cessioni esenti.
L'esenzione relativa alle cessioni di beni prevista dal Decreto Rilancio si ritiene riguardi le cessioni effettuate dal 19/5 al 31/12. Quindi, in caso di fatturazione differita, si dovrà considerare la data della consegna dei beni e non la data della fattura. Pertanto per le cessioni effettuate nel mese di maggio la fattura differita potrà contenere cessioni soggette all’aliquota del 22% (ddt precedenti al 19/5) e cessioni esenti (ddt successivi al 19/5).
Per come si esprime la norma si ritiene che la cessione sia esente a tutti i livelli di commercio.
Gli esercenti che certificano i corrispettivi con l’emissione di scontrini fiscali utilizzando il Registratore di cassa o attraverso la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi utilizzando il Registratore Telematico, saranno tenuti a prevedere un codice di esenzione/aliquota IVA zero per le tipologie di cessione sopra evidenziate.
Dal 1/1/2021 saranno assoggettate ad aliquota IVA del 5% le cessioni di: