Con i contenuti dell’articolo 28 del decreto legge rilancio il Governo provvede ad integrare i contenuti del precedente provvedimento (art. 65 dl 18/2020 “decreto CURA-ITALIA”) per dare ristoro agli esercenti attività economiche che utilizzano, per lo svolgimento delle stesse, immobili non di proprietà per i quali devono pagare canoni di locazione/affitto.
La portata della norma è più ampia rispetto a quella prevista in precedenza*, che intendeva “contenere” gli effetti negativi derivanti dalle misure imposte dal Governo, anche se prevede il rispetto di nuovi requisiti in capo ai soggetti che potranno beneficiare dell’agevolazione.
*Il Dpcm 11 marzo 2020 prevedeva un periodo di sospensione dell’attività economica in capo agli esercenti determinate attività di impresa, diverse da quelle richiamate agli Allegati 1 e 2 dello stesso Dpcm, concedendo un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione pagato per il mese di marzo 2020 relativamente ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Il provvedimento inserito nel Decreto Rilancio prevede che agli esercenti attività d’impresa e agli esercenti attività di lavoro artistico-professionale, con ricavi o compensi prodotti nel periodo d'imposta precedente di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, spetti un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (presumibilmente gli immobili in questione saranno quelli individuabili nelle sole categorie catastali A/10, B, C e D).
Nel caso di contratti di servizi a “prestazioni complesse” o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività di cui sopra il credito d’imposta spettante è pari, invece, al 30% dei relativi canoni.
Il credito d’imposta di cui sopra spetta inoltre:
• | alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi prodotti nell’anno precedente; |
• | agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente conosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing, di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. |
In tutti i casi suddetti il credito d’imposta utilizzabile è commisurato all’importo versato nel 2020 (a titolo di canone di locazione, leasing, concessione) con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, con la particolarità che per le strutture turistico/ricettive con attività solo stagionale i canoni mensili da prendere a riferimento saranno, invece, quelli di aprile, maggio e giugno.
Ulteriore condizione per la spettanza del credito è che i soggetti utilizzatori di detti immobili, svolgenti attività economica , abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (pertanto sarà necessario mettere a confronti l’ammontare del fatturato de dei corrispettivi prodotti ad aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019 e così via per vedere se per ogni singolo mese del 2020 spetterà l’agevolazione o meno).
N.B. riguardo alla definizione del cd “fatturato” bisogna attenersi alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate nella Circolare 9E del 13 aprile 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione nel modello F24, successivamente al pagamento dei canoni.
Riguardo la data a partire dalla quale il credito sarà utilizzabile in compensazione bisogna attendere dall’Agenzia delle Entrate l’ufficializzazione del codice tributo da indicare in F24, visto che non è certo che si possa utilizzare quello istituito con la Risoluzione n.13 del 20 marzo 2020, per l’indicazione in F24 del credito spettante ai sensi del già citato articolo 65 del dl 18/2020 (6914).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e neanche alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP dei soggetti beneficiari e non rileva neanche ai fini del calcolo della quota di interessi passivi o spese generali indeducibili ai sensi degli artt. 61 e 109 del TUIR.
Al credito d’imposta in questione non si applicano i limiti di utilizzo di cui all’articolo 34 della Legge 388/2000 (700.000 euro, che per il solo anno 2020 è stato aumentato a un milione di euro, dall’art. 147 proprio dal DL 34/2020) e all’art. 1 comma 53 della legge 244/2007, relativamente ai crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello redditi (250.000 euro).
Il credito d’imposta oggetto del presente articolo non è cumulabile con quello di cui all’art. 65 Decreto Cura Italia, in riferimento alle stesse spese (ovvero ai canoni di locazione dovuti e pagati per immobili di categorie C1 ed eventuali pertinenze per le quali era stato concordato un unico canone) quindi si presume che i soggetti che hanno già fruito dello stesso potranno, avendo i requisiti necessari, utilizzare il credito d’imposta calcolato solo sui canoni dovuti e pagati per i mesi di aprile e maggio, a meno che, per il mese di marzo non abbiano potuto fruire dell’agevolazione per un qualche motivo (es. avere detenuto in locazione immobili non ad uso abitativo di categoria catastale diversa dal C/1 o svolgere attività economica richiamata agli Allegati 1 o 2 del Dpcm 11 marzo 2020).
Secondo i contenuti del successivo articolo 122, i soggetti beneficiari del citato credito d’imposta hanno la possibilità, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 di cedere lo stesso anche parzialmente ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente.
I cessionari di detto credito utilizzeranno lo stesso anche in compensazione e con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dai cedenti. I crediti non utilizzati non saranno comunque rimborsabili.
Un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate detterà le disposizioni attuative di quanto riportato al citato articolo 122 compreso la modalità con la quale procedere alla cessione del credito e alla comunicazione di tale evento proprio alla stessa Agenzia.