Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio per l’anno 2021. Di seguito sono indicate le principali misure inserite in tema di lavoro dipendente.
Contratti a termine
Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - pur in assenza delle causali previste dall'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015.
Divieto di licenziamento
Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.
Detto divieto non si applica nelle seguenti ipotesi:
- in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Cig Covid ed esonero contributivo
Vengono prolungati di ulteriori 12 settimane gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Tali 12 settimane - gratuite per tutti (a prescindere dalla riduzione del fatturato) - devono essere collocate:
- nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.
Le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti sopra descritti è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.
Tale esonero è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato e applicato su base mensile.
Infine, è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021).
Sgravi contributivi
Numerosi gli sgravi contributivi previsti.
In particolare:
- si estende lo sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età a quelle effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, si aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, e viene elevata da 3 a 4 anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- in via sperimentale per il biennio 2021-2022, si estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando al contempo, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;
- si estende fino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità.
Congedo di paternità
Si incrementa da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021. Viene previsto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.
Ulteriori disposizioni
Vengono estese fino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.