VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO ANCHE PER CEDERE I CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA BONUS FISCALI MINORI
Con il decreto legge 157/2021, entrato in vigore venerdì 12 novembre 2021, denominato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, il Governo ha previsto, tra le altre cose, dei nuovi obblighi in capo ai contribuenti intenzionati a trasformare le detrazioni spettanti su opere di recupero edilizio, di riqualificazione energetica di edifici, ecc. soggetti a bonus diversi dal Superbonus 110% (es. Bonus Ristrutturazioni o Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate) in un credito d’imposta da cedere a terzi anche attraverso la procedura dello sconto in fattura.
Il Decreto prevede, anche in questi casi:
• | la necessità di ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi su indicati, da un professionista abilitato o da parte di un CAF; |
• | l’obbligo di ottenere da tecnici abilitati, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute per detti interventi. |
Visto di conformità e asseverazione devono essere ottenuti prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per la trasformazione delle detrazioni in un contributo da scontare in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi utilizzati nelle suddette opere o in crediti d’imposta da cedere a terzi.
L’intervento normativo è stato emanato d’urgenza per porre fine alle frodi sull’utilizzo dello strumento delle opzioni, a seguito dell’emersione negli ultimi mesi di operazioni illecite o inesistenti per oltre 800 milioni di euro.
A causa della modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate, venerdì scorso, ha interrotto il canale di trasmissione telematica delle suddette comunicazioni ed ha già provveduto, con specifico provvedimento del Direttore a modificare il modello di comunicazione, le istruzioni per la sua compilazione, le specifiche tecniche della procedura. A breve quindi dovrebbe essere riaperta la possibilità di trasmissione di tali comunicazioni, ma dovrebbero essere adottate le nuove disposizioni, visto che lo stesse sarebbero già operative.
Dal punto di vista pratico tali nuove misure, anche se emanate per fare fronte ad un problema realmente esistente, non fanno altro che penalizzare quei contribuenti e quei soggetti economici (imprese e professionisti), che hanno operato e stanno operando nel rispetto delle regole, consapevoli dell’importanza delle norme sui bonus edilizi introdotte dal 2020 e sull’incidenza delle stesse nelle loro economie. Questi soggetti saranno quelli maggiormente colpiti in quanto si teme che dovranno farsi carico di ulteriori costi di gestione relativi agli interventi già realizzati, per i quali però le Comunicazioni per la cessione del credito, non erano state ancora presentate al 11 novembre 2021, e per gli interventi che andranno ad eseguire nei prossimi mesi.
Come CNA stiamo operando affinché il Governo renda possibile agire secondo le vecchie regole, almeno per gli interventi per i quali sono state emesse fatture, effettuati i pagamenti prima del 12 novembre 2021.
Sarà cura di CNA informare tutti gli associati sull'evolversi della questione. I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.
Agenzia delle Entrate: provvedimento, modello di comunicazione dell'opzione, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche >>