BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS
E DECRETO LEGGE ANTIFRODE
Pronti i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 157/2021 (noto come Decreto Antifrode), è stato stabilito che per poter optare per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, corrispondente alle detrazioni derivanti da tutti i lavori, elencati nell’articolo 121, comma 2 del Decreto Legge 34/2020, tra cui anche quelli soggetti a bonus minori diversi dal Superbonus 110%, ora occorre sempre:
• | richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; |
• | ottenere dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. |
L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’emanazione del Decreto ha pubblicato la circolare n°16/E e una serie di FAQ (entrambe in allegato) per dare risposta ai dubbi sorti a causa dell'introduzione delle nuove incombenze di cui sopra.
Tramite le FAQ è stata definita la data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, che corrisponde al 12/11/2021, data di entrata in vigore del decreto, e che, quindi, non è necessario dover sottostare agli stessi nel caso in cui si fosse operato prima del 12 novembre 2021, pur non avendo provveduto all’invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l’opzione della trasformazione della detrazione spettante in un credito da cedere a terzi, anche sotto forma di sconto in fattura.
Questa risposta è favorevole per i contribuenti (che avevano operato in buona fede) in quanto prevede la possibilità di presentare la suddetta comunicazione senza apposizione di visto di conformità e senza avere ottenuto l’asseverazione della congruità dei prezzi applicati per i lavori per i quali entro l’11 novembre 2021:
• | erano stati presi accordi tra contribuente e fornitore per la cessione del credito attraverso lo sconto in fattura, o erano stati presi accordi tra i contribuenti e i terzi per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante; |
• | i fornitori avevano già emesso le fatture per le suddette opere; |
• | i contribuenti avevano pagato con bonifico parlante l’intero ammontare dovuto ai propri fornitori di beni e servizi o la parte dello stesso non oggetto di sconto in fattura da parte degli stessi. |
Le FAQ specificano, poi, che ai fini dell’asseverazione delle spese è possibile fare riferimento ai prezziari individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con decreto dell’agosto 2020 e che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni siano gli stessi che già le rilasciano per il Superbonus.
La circolare n° 16/E del 29 novembre, nella parte relativa ai Bonus diversi dal Superbonus, e cioè:
• | recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; |
• | efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013; |
• | adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto Legge n. 63 del 2013; |
• | recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; |
conferma l’estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese mentre non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi bonus minori nella dichiarazione dei redditi (cosa che invece è stata prevista, per le detrazioni per opere soggette al Superbonus, prevista dal medesimo Decreto Antifrode, a meno che il contribuente non presenti direttamente il modello di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello precompilato reso disponibile e a meno che non presenti il modello attraverso il sostituto d'imposta che presterà l'assistenza fiscale).
L’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
La circolare chiarisce che per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.
Tuttavia, al fine di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
Per informazioni e approfondimenti, i soggetti interessati sono invitati a contattare il proprio Ufficio Sedar CNA Servizi di riferimento.
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Leggi qui la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate
Leggi qui le FAQ