Newsletter n. 13 - 30/01/2021 |
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Emergenza Coronavirus L'Emilia-Romagna torna in zona gialla da lunedì 1° febbraio Consentiti gli spostamenti all'interno della Regione |
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è tenuta venerdì 29 gennaio 2021. L'Ordinanza, che entrerà in vigore lunedì 1° febbraio, traccia una nuova mappa dell'Italia, lasciando solo cinque regioni in area arancione e collocando tutte le altre in area gialla. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente: Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Area arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia di Bolzano. Area rossa: nessuna Regione. |
Ricordiamo le principali misure in vigore. Il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza per la pandemia da covid-19 e disposto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'infezione: • | Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. | • | Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 è confermato il divieto d spostamenti dalle 22 alle 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In ambito regionale, inoltre, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già' conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nelle regioni inserite in area arancione o rossa l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale. | • | Resta confermata la possibilità si spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. | • | L'articolo 3 introduce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività' di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. | • | L’articolo 4 modifica i termini dello svolgimento delle elezioni previste per il 2021. | Le principali misure introdotte dal DPCM del 14 gennaio 2021: Misure in vigore su tutto il territorio nazionale (Area Gialla) • | È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore a sei anni e i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che, per interagire con essi, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento e igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. | • | È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. | • | Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (scarica qui l'autocertificazione per gli spostamenti tra le 22 e le 5). È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. | • | Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | • | Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private. | • | È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e uno per l'attività motoria. | • | Sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti a attività differenti. | • | Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. | • | Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo tale che dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza (fatta eccezione per gli studenti con disabilità e per l'uso dei laboratori). L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Le Università predispongono le attività didattiche secondo modalità che tengano conto dell'evoluzione del quadro pandemico, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Possono, inoltre, svolgersi in presenza esami, prove e sedute di laurea. | • | È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. | • | Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si sosti all'interno dei locali più tempo del necessario. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi e edicole. | • | A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale - ad esclusione del trasporto scolastico dedicato - è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. | • | Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (conviventi). Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti, nelle aree di rifornimento carburante lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), nei porti e negli interporti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. | • | Resta l'obbligo, per gli esercenti, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale (scaricalo qui). | • | Restano chiuse piscine, palestre, contri natatori, centri termali, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Sono consentiti solo gli eventi sportivi e le competizioni di livello agonistico e di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e quelli di squadra organizzati dalle rispettive federazioni. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto. | • | Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica. | • | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all'aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. | • | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere, i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico. Le riunioni si svolgono in modalità a distanza. | • | L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti e le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. | • | I musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantendo accessi contingentati e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale | • | In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. | • | Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida. | • | Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana in partenza, con scalo o con destinazione finale nei porti italiani. | • | Restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | • | Le attività delle strutture ricettive sono esercitate secondo i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni che riguardano le modalità di accesso, ricevimento e assistenza degli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti comuni, l'accesso di fornitori esterni, lo svolgimento di attività ludico-sportive, di eventuali servizi navetta e le modalità di informazione agli ospiti circa le misure di sicurezza. | • | Nelle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (cd. Area Bianca), cessano di applicarsi le misure previste per le Aree Gialle. | |
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Area Arancione) L'Emilia-Romagna è collocata in questa area Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. | • | È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. | • | Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali e negli aeroporti, neri porti e negli interporti. | • | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. | • | Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo tale che dal 18 gennaio 2021 al 50% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. | |
Misure in vigore nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Area Rossa) Tali misure si applicano in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. | • | Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. | • | Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti. | • | La didattica a distanza si applica anche alle classi seconde e terze delle scuole medie inferiori, oltre che alle scuole superiori di secondo grado e alle università. Resta in presenza, quindi, solo l'attività delle scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. | • | Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. | • | È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione. | • | Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al presente DPCM. | Testo integrale del DPCM del 14 gennaio 2021 >> Allegati al DPCM del 14 gennaio 2021 >> Autocertificazione per gli spostamenti >> |
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