Newsletter n. 30 - 14/03/2021 |
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Emergenza Coronavirus Nuovi provvedimenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Decreto Legge n. 30 del 12 marzo 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto Legge che detta nuove misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il Decreto Legge ha validità dal 13 marzo e le misure da esso previste saranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021. Il testo prevede: • | l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; | • | l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; | • | la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave; | • | Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi; | • | nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione. | Si prevede, infine, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. Testo integrale del Decreto Legge >> |
Nuova ordinanza del Ministro della Salute La nuova mappa delle aree e livelli di rischio Emilia-Romagna in zona rossa Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo. La nuova suddivisione in aree, dunque, è la seguente: • | Zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento; | • | Zona arancione: Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano. A scadenza della vigente ordinanza, anche la Basilicata sarà in area arancione; | • | Zona bianca: Sardegna. | Testo integrale dell'ordinanza >> |
Le principali misure introdotte dal DPCM del 2 marzo 2021: Misure di contenimento del contagio in vigore su tutto il territorio nazionale • | È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore a sei anni e i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che, per interagire con essi, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento e igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. | • | È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. | • | I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante. | • | Tutte le attività produttive, industriali e commerciali devono rispettare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. | • | Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati. | |
Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca • | Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. | Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla • | Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (scarica qui l'autocertificazione per gli spostamenti tra le 22 e le 5). È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. | • | In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | • | Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica. | • | Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private. | • | Resta l'obbligo, per gli esercenti, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale (scaricalo qui). | • | L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. | • | È fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. | • | È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. | • | L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti e le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. | • | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere, i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico. Le riunioni si svolgono in modalità a distanza. | • | I musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano accessi contingentati e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale. A partire dal 27 marzo 2021 il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. | • | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. | • | Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all'aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. | • | È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e uno per ogni altra attività. | • | Restano chiuse piscine, palestre, contri natatori, centri termali, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi. Sono consentiti solo gli eventi sportivi e le competizioni di livello agonistico e di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e quelli di squadra organizzati dalle rispettive federazioni all'interno di impianti utilizzati a porte chiuse. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto. | • | Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non, per gli allenamenti e lo svolgimento di competizioni sportive. | • | Sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti a attività differenti. | • | Restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | • | Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo tale che almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza (fatta eccezione per gli studenti con disabilità e per l'uso dei laboratori). L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni. Tale misura è disposta dai Presidenti delle Regioni o Provincie Autonome sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico. | • | Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. | • | Le Università predispongono le attività didattiche secondo modalità che tengano conto dell'evoluzione del quadro pandemico. | • | È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. | • | I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza ad eccezione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, quelli per l'ottenimento di specifici patenti o brevetti, le prove pratiche e gli esami di qualifica. È consentita la formazione in azienda, esclusivamente per i dipendenti della stessa. | • | Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si sosti all'interno dei locali più tempo del necessario. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi e edicole. | • | Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (conviventi). Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti, nelle aree di rifornimento carburante lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), nei porti e negli interporti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. | • | Le attività delle strutture ricettive sono esercitate secondo i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni che riguardano le modalità di accesso, ricevimento e assistenza degli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti comuni, l'accesso di fornitori esterni, lo svolgimento di attività ludico-sportive, di eventuali servizi navetta e le modalità di informazione agli ospiti circa le misure di sicurezza. | • | Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica. | • | Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. | • | In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. | • | A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale - ad esclusione del trasporto scolastico dedicato - è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. | |
Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. | • | È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. | • | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. | • | Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali e negli aeroporti, neri porti e negli interporti. | |
Misure del contenimento del contagio che si applicano in zona rossa • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, nei limiti in cui sia consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. | • | Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. | • | È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione. | • | Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. | • | Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. | • | Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti. | • | Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al presente DPCM. | È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti. Testo integrale del Decreto Legge >> Testo integrale del DPCM del 2 marzo 2021 >> Allegati al DPCM del 2 marzo 2021 >> Autocertificazione per gli spostamenti >> Scarica qui il cartello "numero massimo di persone ammesse" da esporre nella tua impresa >> |
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