Newsletter n. 41 - 02/04/2021 |
|
|
Emergenza Coronavirus Nuovi provvedimenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Decreto Legge n.44 del 1° aprile 2021 Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni già vigenti (introdotte dal DPCM del 2 marzo), alle quali aggiunge alcune misure specifiche. Il DPCM è in vigore dal 1° aprile 2021 fino al 30 aprile 2021 su tutto il territorio nazionale. Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 stabilisce: • | la proroga al 30 aprile dell’applicazione nelle zone gialle delle misure stabilite per la zona arancione; | • | l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della Salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; | • | la possibilità nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, fra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni e alle persone non autosufficienti o con disabilità; | • | la ripresa in presenza, su tutto il territorio nazionale, delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (scuola media); | • | l'esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 quando le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni; | • | l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione); | • | deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico. | Testo integrale del Decreto-Legge n.44 del 1° aprile 2021 >> |
Le principali misure introdotte dal DPCM del 2 marzo 2021 (prorogate al 30 aprile dal DL n.44 del 1° aprile): Misure di contenimento del contagio in vigore su tutto il territorio nazionale • | È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore a sei anni e i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che, per interagire con essi, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento e igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. | • | È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. | • | I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante. | • | Tutte le attività produttive, industriali e commerciali devono rispettare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. | • | Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati. | |
Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. | • | È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. | • | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. | • | Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. | • | Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali e negli aeroporti, neri porti e negli interporti. | |
Misure del contenimento del contagio che si applicano in zona rossa • | È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, nei limiti in cui sia consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni. | • | Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. | • | È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione. | • | Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. | • | Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. | • | Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti. | • | Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al presente DPCM. | Testo integrale del DPCM del 2 marzo 2021 >> Allegati al DPCM del 2 marzo 2021 >> Autocertificazione per gli spostamenti >> Scarica qui il cartello "numero massimo di persone ammesse" da esporre nella tua impresa >> L'Emilia-Romagna confermata in zona rossa. Questi i principali provvedimenti in vigore: • | Sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentare, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; | • | Sospese le attività dei servizi di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie (consentita la ristorazione da asporto fino alle 22 e con consegna a domicilio senza limiti di orario; per i bar l'asporto è consentito solo fino alle 18); | • | Sospese le attività dei servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti ecc.). | La posizione di CNA: dare più valore al sistema delle imprese - leggi il comunicato stampa >> |
|
|