Newsletter n. 66- 30/06/2021 |
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Proroga versamenti imposte e contributi da Dichiarazione dei Redditi dal 30 giugno al 20 luglio 2021 per i soggetti ISA e contribuenti collegati Con il comunicato stampa del 28 giugno 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze preannuncia l’imminente pubblicazione del DPCM che disporrà il differimento del termine del 30 giugno previsto per l'effettuazione dei versamenti delle imposte sui redditi, relative addizionali, delle imposte sostitutive delle stesse e dei contributi dovuti a saldo per il 2020 e a titolo di prima rata di acconto 2021, derivanti dal Modello Redditi, e del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale IVA per l’anno 2020 (solo nel caso in cui si sia inteso differire il versamento della stessa dal 16 marzo 2021 al 30 giugno 2021). Il nuovo termine per l'effettuazione dei versamenti è fissato al 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione. I versamenti potranno inoltre essere effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga riguarda principalmente sia le persone fisiche sia i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Restano fermi al 30 giugno 2021 e al 30 luglio 2021 (con maggiorazione dello 0,40%) i termini per l'effettuazione dei versamenti da parte dei soggetti esclusi dalla proroga. La proroga riguarda i soggetti che per l'anno 2020 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 €. In dettaglio sono: • | le persone fisiche, le società commerciali, gli enti di ogni tipo che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) o qualora esista una causa di esclusione o inapplicabilità. Pertanto, è estesa ai soggetti che fruiscono del regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi) e del regime forfetario; | • | i soci di società di persone, i soci di S.r.l in regime di trasparenza fiscale, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti che dichiarano un reddito imputato da uno dei soggetti indicati al punto precedente; | • | i soci di S.r.l non in regime di trasparenza, alle quali è applicabile la proroga limitatamente al versamento dei contributi previdenziali. Detti soci, infatti, determinano l'ammontare dei contributi su un reddito "figurativo" desunto da quello determinato dalla società; | • | le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, ma comunque entro il mese di maggio 2021, sempreché esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Per tali soggetti, infatti, il termine per il versamento delle imposte è ordinariamente previsto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. In questa ipotesi, pertanto, il termine è fissato al 30 giugno. | Sono esclusi dalla proroga: • | i soggetti, compresi i “minimi” e i “forfetari”, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA; | • | i soggetti che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 €; | • | le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le quali il termine ordinario per il versamento delle imposte sia diverso dal 30 giugno 2021; | • | i soci di società di persone, i soci di S.r.l in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti, riferibili a soggetti che non beneficiano della proroga, indicati nei precedenti tre punti; | • | i contribuenti "privati" e gli enti non commerciali che non hanno, quindi, redditi riferibili ad imprese o a professioni (compresi, quindi i soci delle società semplici); | • | le persone fisiche che hanno presentato il Mod. 730 senza sostituto di imposta. Per questi resta fermo al 30 giugno o al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento delle imposte derivanti dal Mod. 730; | • | le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, nel mese di giugno 2021, anche se esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, in quanto per questi soggetti il termine ordinario per il versamento delle imposte scade il 31 luglio 2021. | Leggi il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze >> |
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