Contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico (Decreto Sostegni Bis)
via alla presentazione delle istanze
Fino al 2 settembre 2021 sarà possibile, da parte degli operatori economici svolgenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricola, procedere alla presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dai commi da 5 a 15 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni Bis, alternativo a quello “automatico” che spetta a chi aveva già ottenuto anche il contributo previsto dal Decreto Sostegni.
Con il provvedimento del 2 luglio 2021, emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello per la presentazione dell’istanza, con le relative istruzioni per la compilazione, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 2 settembre, anche attraverso intermediari (come la nostra organizzazione), completo di tutti i dati richiesti.
Sul modello sono previste apposite autocertificazioni da collegare agli ulteriori dati richiesti relativi riguardanti i benefici già ottenuti in precedenza dai soggetti interessati, anche in qualità di partecipanti ad una “impresa unica”, da cui si desuma il loro inquadramento tra gli aiuti di importo limitato o sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, al fine di evidenziare che attraverso il conseguimento dell’ulteriore contributo vengano o meno superati i limiti dei benefici ottenibili, in epoca COVID, secondo le disposizioni UE, cosa che potrebbe comportare la riduzione del contributo effettivamente spettante.
L’istanza può essere presentata dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di Partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Sono esclusi:
• | i soggetti la cui partita IVA risultava non attiva alla data del 26/05/2021; |
• | gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; |
• | i soggetti di cui all’art. 162bis del TUIR. |
Il requisito principale di cui si deve disporre per poter chiedere il contributo “alternativo” è quello di aver prodotto nel periodo 1°aprile 2020 – 31 marzo 2021 un ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi prodotti nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
I soggetti che hanno aperto la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, nel determinare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi prodotti, non dovranno considerare il mese di attivazione della Partita IVA.
Calcolo del contributo
Per i soggetti che non hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni e quindi non hanno percepito l’accredito del contributo a fondo perduto automatico previsto dal Decreto Sostegni Bis, il contributo viene calcolato applicando alla differenza tra i fatturati medi mensili dei due periodi citati, le percentuali del:
• | 90% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 100.000 €; |
• | 70% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 400.000 €; |
• | 50% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 1.000.000€; |
• | 40% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 5.000.000 €; |
• | 30% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 10.000.000 di €. |
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni e quindi anche del contributo “automatico” di cui al Decreto Sostegni Bis, il contributo si calcola applicando alla differenza tra i fatturati mensili medi degli stessi periodi le percentuali del:
• | 60% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 100.000 €; |
• | 50% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 400.000 €; |
• | 40% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 1.000.000 di €; |
• | 30% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 5.000.000 di €; |
• | 20% per i soggetti con ricavi e compensi prodotti nel 2019 non superiori a 10.000.000 di €. |
In quest’ultimo caso, il contributo calcolato con questa modalità verrà messo a confronto con quello “automatico” già percepito e, nel caso in cui il nuovo contributo risulti superiore a quello già ottenuto, il soggetto avrà diritto ad incassare un’integrazione del contributo a fondo perduto o a ottenere un maggior credito d’imposta, pari alla differenza tra i due valori.
L’ammontare massimo del contributo alternativo spettante non potrà essere superiore a 150.000 €, mentre non sono previste somme minime comunque spettanti.
Il contributo alternativo non rileverà fiscalmente, né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini IRAP in capo ai soggetti percettori o che lo hanno ottenuto sotto forma di credito d’imposta.
Leggi qui il comunicato dell'Agenzia delle Entrate >>
Consulta il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate >>
CNA Ravenna effettuerà le verifiche dei requisiti per l’ottenimento del contributo e provvederà a contattare direttamente gli Associati che usufruiscono del servizio contabilità. Coloro che non usufruiscono del servizio, se interessati, sono invitati a contattare la propria sede CNA di riferimento.