La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune disposizioni riguardanti l’attuazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 102/2020 per la gestione delle emissioni in atmosfera, in particolare in merito alle sostanze pericolose.
L’utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e di sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni (diffuse o convogliate), deve essere il più possibile limitato e tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
Per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui si l’utilizzano tali sostanze è previsto l’obbligo di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione dovrà essere rinviata ad ARPAE tassativamente entro il 28 agosto 2021.
In particolare:
1. | al fine della corretta classificazione delle sostanze o delle miscele utilizzate, viene evidenziata la necessità di utilizzare schede di sicurezza aggiornate; |
2. | vengono ricordati i principali obblighi e scadenze: |
• | per gli stabilimenti esistenti al 28/8/2020 e che utilizzano sostanze classificate, è previsto l’invio della prima relazione entro il 28/8/2021 e della domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni entro il 1/1/2025 o in data antecedente individuata dall’autorità competente in base all’analisi della suddetta relazione. L’adeguamento potrà inoltre essere previsto in sede di rinnovo periodico dell’autorizzazione o in caso di modifiche sostanziali presentate prima del 1/1/2025: in questi casi, viene richiesto ai gestori di considerare già in queste occasioni a considerare le eventuali modifiche legate all’utilizzo delle sostanze in esame; |
• | gli stabilimenti e le installazioni autorizzati dopo il 28/8/2020, come nuovi o in seguito a modifiche sostanziali, devono presentare ogni 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione una relazione per valutare la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele. Questo obbligo riguarda anche gli stabilimenti esistenti al 28/8/2020 dopo che avranno ottenuto l’autorizzazione conseguente alla richiesta d’adeguamento da presentarsi entro il 1/1/2025; |
• | gli stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 co.2 del D.Lgs. 152/06, che utilizzano le sostanze ora vietate in base all’art.272 co.4, dovranno presentare una domanda di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06 e, conseguentemente, un’AUA entro il 28/8/2023; |
3. viste le loro caratteristiche, sono esclusi da queste disposizioni gli stabilimenti con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art.272 co.1 del D.Lgs. 152/06.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs 152/2006: da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.
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