Estensione Green Pass
nei luoghi di lavoro pubblici e privati
Seminario online gratuito
martedì 28 settembre 2021 ore 18.00
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre il Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127 (in vigore dal 22 settembre 2021) che estende l'ambito di applicazione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) al lavoro pubblico ed al lavoro privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021.
>Chi non ha il Green Pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione.
Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Focalizziamo l’attenzione sul lavoro privato, segnalando che l’obbligo di esibire il Green Pass è stato esteso anche a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, ad es. attività di manutenzione, di pulizie, che effettuano riparazioni (anche edili) o similari.
Lavoro Privato
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari ecc. e per chiunque a diverso titolo, anche sulla base di contratti esterni, svolga la propria attività presso altre attività lavorative.
Anche in questo caso i controlli sono effettuati anche dai rispettivi datori di lavoro.
>I controlli
Le imprese dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi prescritti.
Il decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la Certificazione Verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dal datore di lavoro.
>Le sanzioni
I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Al momento della verifica, chi non sarà in possesso del Green Pass, non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del Green Pass.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
>Imprese con meno di 15 dipendenti
Alle imprese con meno di quindici dipendenti si applicano anche le previsioni di cui all'art. 3 c.7 del D.L. 127/2021, il quale dispone che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può decidere di sospendere e sostituire il lavoratore senza Green Pass.
Dette sospensioni e sostituzioni possono avere una durata massima di 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Esenzioni
L’obbligo di esibire il Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea documentazione medica rilasciata in conformità a criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute.
Tamponi calmierati
Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori.
Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica, il costo dei tamponi sarà pari a 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.
Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie (e strutture sanitarie convenzionate o accreditate con il SSN) di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute.
L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Validità del Green Pass
Si riducono anche i tempi, per chi ha sconfitto il Covid, per ottenere il certificato: i guariti dall’infezione non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, ma lo potranno ottenere subito dopo la prima somministrazione.
>> Clicca qui per leggere il testo del Decreto Legge 127/2021
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