BONUS TESSILE, MODA E ACCESSORI
Canale aperto per la richiesta del credito fino al 22 novembre
Fino al prossimo 22 novembre è aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria, svolgenti attività identificate dai codici ATECO individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 27 luglio 2021, possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal D.L. Rilancio.
La finestra rimarrà aperta fino al 22 novembre 2021, fissata con apposito provvedimento del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e riguarda il credito d’imposta relativo all’anno 2020.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, viene fissata una seconda finestra, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richiedere il medesimo credito riferito all’anno d’imposta 2021.
L’Agenzia delle Entrate, considerati i tempi a disposizione dei contribuenti per fruire del bonus, ha aperto il canale per l’invio delle domande in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.
Una volta arrivato il via libera, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro termini abbastanza stringenti per i soggetti con periodo d’imposta coincidente all’anno solare:
• | 31/12/2021, salvo diverse indicazioni, per il credito calcolato sull’incremento delle rimanenze finali 2020 rispetto alla media del triennio precedente; |
• | 31/12/2022, per il credito calcolato sull’incremento delle rimanenze finali 2021 rispetto alla media del triennio precedente. |
Nota Bene
Si ricorda che nei riguardi dei soggetti interessati all’ottenimento del beneficio, con bilancio certificato, i controlli saranno svolti sulla base dei bilanci, mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino di cui all’art. 92 del TUIR (del 2020 o del 2021 e del triennio precedente a detti periodi d’imposta), rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La certificazione in questione dovrà essere prodotta prima dell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’ottenimento del credito.
In cosa consiste il Bonus Tessile, Moda e Accessori
L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Legge 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Chi può usufruirne
Tutti gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal Decreto MISE del 27 luglio 2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Invio telematico delle comunicazioni
Con una comunicazione, da effettuare con il modello approvato con il provvedimento dello scorso 11 ottobre, gli operatori che intendono accedere al bonus devono indicare, in particolare, l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente.
La comunicazione va inviata, anche tramite intermediario, esclusivamente con modalità telematiche.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate renderà nota, con un nuovo provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, visto che gli stanziamenti previsti di 95 milioni d’euro per il 2021 e di 150 milioni di euro per il 2022, potrebbero essere singolarmente superati dall’ammontare complessivo dei crediti richiesti per i singoli periodi d’imposta.
Si ricapitola di seguito il calendario per gli invii della comunicazione:
• | Periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020: invio delle comunicazioni dal 29 ottobre al 22 novembre 2021; |
• | Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021: invio delle comunicazioni dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022. |
I soggetti interessati alla presentazione della domanda sono invitati a contattare il proprio Ufficio Sedar CNA Servizi di riferimento.
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Modello per comunicazione incremento delle rimanenze finali di magazzino>>
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