Novità nel
Commercio Elettronico Intracomunitario
A decorrere dal 1° luglio 2021, a seguito del recepimento di due specifiche Direttive UE, sono operative una serie di novità IVA riguardanti le seguenti operazioni:
• | vendite a distanza intraUE di beni a privati; |
• | vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE a privati; |
• | prestazioni di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti non stabiliti nell'UE / stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo. |
In particolare, con riferimento alle vendite a distanza intraUE, le nuove regole prevedono l'applicazione dell'IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite "entro soglia" (€ 10.000). Per le vendite "oltre soglia" l'operazione sconta l'IVA nello Stato di destinazione dei beni.
Per vendite a distanza intracomunitarie si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto in uno Stato comunitario diverso dallo Stato di partenza, per lo più a soggetti non titolari di partita IVA.
La qualifica di vendita a distanza intracomunitaria di beni non dipende dal mezzo con cui la vendita si realizza ma dalla circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto.
Prescinde, inoltre, dal mezzo o dal luogo in cui viene effettuato l’ordine di acquisto (tramite catalogo, tramite piattaforma elettronica…).
Per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione, il fornitore può identificarsi nello Stato di destinazione dei beni oppure utilizzare il nuovo regime speciale c.d. "OSS" che permette, mediante un portale web, di dichiarare e versare l’iva dovuta in altri Stati Comunitari nel solo Stato di identificazione.
Tali disposizioni fanno parte di un pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’IVA sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella UE condizioni di parità.
Gli uffici CNA sono a diposizione per informazioni e chiarimenti.