Al via i controlli sugli esportatori abituali
l'invalidità della lettera d'intento
blocca la fattura elettronica emessa
Dal 1° gennaio 2022 i soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA, previa presentazione della dichiarazione d’intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
All’esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.
Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale.
A questo fine, tra l’altro, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria l’incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d’intento saranno invalidate.
L’Agenzia informerà il soggetto emittente con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni. Sarà informato inoltre il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata, sempre tramite comunicazione trasmessa via PEC.
Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.
A seguito dell’esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.
Viene stabilito, infine, che l’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo SdI recante il titolo di non imponibilità IVA. Il motivo dello scarto sarà reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.
Gli uffici Sedar CNA Servizi sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.