Bonus carburante
anno 2022: buoni carburante esclusi dal reddito
fino a un importo di 200€
Il recente Decreto Legge 21/2022, all’art.2, ha disposto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introducendo misure di contenimento dei prezzi del carburante.
In particolare, il decreto ha previsto che, per l'anno 2022, il valore di buoni concessi dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per l'acquisto di carburanti non concorra alla formazione del reddito nel limite di 200€ per lavoratore.
La nuova disposizione non è di facile inquadramento, si fornisce, pertanto, una prima analisi dei criteri operativi da seguire.
Destinatari
La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato e percettori di redditi assimilati (tirocinanti, co.co.co. ecc.).
La natura individuale o collettiva della misura a sostegno non è chiara anche se, in base alla disposizione della norma, porterebbe a concludere che la misura di sostegno non debba necessariamente inserirsi in una politica di welfare collettivo rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi e possa rappresentare un benefit individuale o comunque selettivo.
Beneficio
L’agevolazione è limitata al valore di 200€ in buoni per l’acquisto di carburante. Il beneficio consiste nella non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati. I rimborsi di spese sostenute dal dipendente (in quanto somme) non possono essere considerati in tale ambito. L’agevolazione opera esclusivamente in caso di concessione di buoni carburante.
Deducibilità del costo per il datore di lavoro
Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni carburante rientra tra i costi interamente deducibili ai sensi dell’art.95 del Tuir.
Fonte della retribuzione in natura
Si ritiene che l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito possa applicarsi non solo quando la concessione dei buoni sia frutto di una liberalità una tantum disposta per l’anno, ma anche quando tale benefit sia scelto dal lavoratore nell’ambito delle opzioni a disposizione per la fruizione del proprio credito welfare annuale maturato in funzione del contratto collettivo o di un regolamento aziendale (vedi le sottostanti esemplificazioni).
Applicazione temporale
L’agevolazione si applica per l’anno d’imposta 2022.
Il provvedimento è in vigore dal 22 marzo 2022.
L’agevolazione è applicabile con le retribuzioni corrisposte dal 22 marzo 2022 (es. busta paga di marzo corrisposta il 27 marzo 2022 oppure il 10 aprile 2022 che includa il valore dei buoni benzina consegnati nel mese).
I principi sopra espressi sono rappresentati nelle successive esemplificazioni.
Esempio 1
Nel corso dell’anno d’imposta 2022, al dipendente sono riconosciuti:
1. | uno o più buoni carburante fino a saturare il limite di legge, nel limite fissato dalla nuova legge, pari a 200€. Gli stessi sono esenti; |
2. | uno o più buoni acquisto, diversi dai buoni carburante (es. buoni spesa o su piattaforme di e-commerce) per altri 150€, l’importo è esente in quanto compreso entro la soglia di esenzione di 258,23€. |
Esempio 2
Al dipendente sono riconosciuti solo buoni carburante per 300€ e nessun altro benefit in natura, il valore complessivo dei buoni carburante è esente: 200€ sono esenti ai sensi del presente Decreto Legge e i restanti 100€ sono esenti in quanto entro la soglia di esenzione di 258,23€ generica.
Esempio 3
Al dipendente sono riconosciuti solo buoni carburante per 500€ e nessun altro benefit in natura, il valore esente è limitato a 200€, mentre i restanti 300€, superando la soglia di 258,23€ sono da considerare quale retribuzione imponibili ai fini previdenziali e fiscali.
Esempio 4
Al dipendente sono riconosciuti:
1. | uno o più buoni carburante del valore complessivo di 400€, 200€ sono esenti ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 21/2022 e i restanti 200€ vanno valutati nell’ambito della franchigia di 258,23€; |
2. | un buono acquisto, diverso dai buoni carburante, per altri 150€, il valore complessivo da considerare è di 350€ (200€ + 150€) e superando la soglia di 258,23€ è imponibile integralmente. |