In vigore il nuovo decreto per il superamento graduale delle misure anti Covid-19
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Il provvedimento, in vigore dal 25 marzo, stabilisce la cessazione dello stato di emergenza dal 31 marzo e la fine del sistema delle zone colorate per le regioni.
Obbligo di mascherine
Fino al 30 aprile restano obbligatorie le mascherine in tutti i luoghi al chiuso, mantenendo, fino alla stessa data, l’obbligo di utilizzare FFP2 sui mezzi di trasporto e nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico o nelle competizioni sportive.
Contatti stretti con positivo
A partire dal 1° aprile, nel caso in cui si venga in contatto stretto con una persona positiva al Covid, si applica soltanto il regime dell'auto sorveglianza e non più la quarantena, senza alcuna distinzione tra persone vaccinate e non.
L’auto sorveglianza consiste nell'obbligo di indossare una mascherina Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per dieci giorni dall'ultimo incontro con il positivo al Covid e di sottoporsi a un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche dopo altri cinque giorni.
Resta l’isolamento, in caso di positività, fino all’accertamento della guarigione.
Accesso ai luoghi di lavoro e Green Pass
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro solo con il Green Pass Base (non è più necessario quello rafforzato).
Dal 1° maggio sarà eliminato l'obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane obbligatorio il Green Pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le modalità semplificate di accesso allo smart working mentre cessano dal 1° aprile le agevolazioni per i lavoratori fragili, che, inizialmente, erano presenti nella bozza del decreto.
Allentamento graduale delle misure di contenimento per le Attività
Si dovrà attendere l’ordinanza del Ministro della Salute per l’adozione di eventuali nuovi protocolli e linee guida per contenere il rischio di diffusione del virus. Fino a questo momento si consiglia il mantenimento delle misure di igiene e prevenzione definite nei protocolli in uso quale riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Servizi di ristorazione e Bar
Dal 1° al 30 aprile 2022 non è più richiesto l’obbligo del Green pass rafforzato ma è consentita la consumazione al chiuso esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass "Base”. Questa disposizione si applica anche per mense e catering continuativi
Per i servizi di ristorazione e Bar all’aperto non è più richiesto obbligo di esibire Green pass.
Servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, tatuaggi, lavanderie, ecc…), pubblici uffici, banche, uffici postali, attività commerciali
Dal 1° aprile i clienti potranno accedere senza mostrare alcuna certificazione, ma indossando la mascherina.
Trasporti
Fino al 30 aprile servirà il Green Pass base per i trasporti a lunga percorrenza, mentre viene sancito dal 1° aprile lo stop all'obbligo di certificazione verde Covid per il trasporto pubblico locale.
Green Pass base
fino al 30 aprile è richiesto il Green Pass base per i corsi di formazione pubblici e privati, la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono all’aperto.
Green Pass rafforzato
fino al 30 aprile il green pass rafforzato è ancora richiesto per accedere a piscine, centri natatori, centri benessere, palestre, convegni, congressi, centri ricreativi, feste cerimonie civili/religiose, sale gioco, discoteche e assimilate, partecipazione spettacoli e competizioni sportive al chiuso.
Scuola
Il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
- Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini con più di sei anni di età utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni con più di sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata, con specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Inoltre, in merito alle strutture dell’emergenza, il decreto stabilisce:
• | Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità; |
• | Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni. |
Seguiranno ulteriori approfondimenti