Aggiornamenti normativi in materia di Green Pass e quarantene
Indicazioni utili per adempiere correttamente agli obblighi di legge sul lavoro
Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi in tema di Green Pass e quant’altro, cerchiamo di fare ordine al fine di poter adempiere a quanto richiesto dagli obblighi legislativi attualmente in essere.
L'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal Decreto Legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021 (la legge di conversione del decreto è la legge 165 del 19 novembre 2021). Vale la pena ricordare che il Green Pass base si ottiene, con vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo. Il Governo ha deciso di istituire, dal 15 febbraio 2022, il Super Green Pass, ovvero il Green Pass rafforzato per vaccinazione o guarigione da COVID, ma solamente per i lavoratori over 50.
Con il D.L. 172 del 26 novembre 2021 sono stati inseriti ulteriori obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, a cui sono state aggiunte nuove specifiche con il DPCM del 17 dicembre 2021.
Negli ultimi giorni si sono aggiunti ulteriori importanti misure con il D.L. n. 221/2021 (Decreto Festività) e il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
LE NOVITÀ SU OBBLIGO VACCINALE E SUPER GREEN PASS
Il decreto Festività D.L. 221 prevede, in relazione al Green Pass nel settore lavorativo, le seguenti novità:
• | estensione dell’obbligo di Green Pass ai partecipanti ai corsi di formazione privati svolti in presenza; |
• | riduzione della durata del Green Pass a 6 mesi (invece di 9), a decorrere dal 1° febbraio 2022. |
Il Decreto Legge 1/2022 pubblicato in Gazzetta il 7 gennaio introduce:
• | l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall'8 gennaio 2022 (questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022); |
• | l’obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico. |
SOSTITUZIONE LAVORATORI INADEMPIENTI PER TUTTE LE AZIENDE
Il Decreto Legge 1/2022 estende a tutte le aziende, invece che solo a quelle con meno di 15 dipendenti, la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi. Il contratto è rinnovabile più volte fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Il dipendente sospeso perché privo di Green Pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
NOVITÀ CONVERSIONE D.L. 172/2021: GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
VALIDITA' GREEN PASS: il Green Pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il tampone abbia scadenza durante l'orario di lavoro. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 € in caso di controlli durante la giornata.
LAVORO SOMMINISTRATO: in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del Green Pass a carico sia dell'agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l'obbligo è a carico dell'utilizzatore mentre l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di Green Pass obbligatorio. In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 €.
SANZIONI RIDOTTE: si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ: è previsto che i dipendenti possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19, il quale la conserva fino alla data di scadenza, senza la necessità, per quel dipendente, di ripetere il controllo del Green Pass ogni giorno.
OBBLIGHI VACCINALI E SANZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
ll D.L. 172/2021 ha introdotto, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori, oltre ai sanitari e al personale socio sanitario delle RSA, ovvero:
• | tutto il personale della scuola; |
• | personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale |
• | personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica; |
• | tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA; |
• | personale degli Istituti penitenziari. |
Si ricorda che l'inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto.
Il nuovo decreto 1/2022 prevede anche una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 €. La sanzione sarà irrogata automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante verifiche a campione basate sull'incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.
Per i lavoratori pubblici e privati e per i liberi professionisti che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 € che si raddoppia in caso di reiterazione e che si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire, dal 15 febbraio prossimo, il Green Pass rafforzato.
PRECISAZIONI SULLE VERIFICHE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 ha precisato che il Green Pass dei lavoratori deve essere controllato anche se è stato consegnato al datore di lavoro per verificare "la perdurante validità della certificazione". Non è specificata la periodicità con cui va effettuato il controllo.
Il provvedimento prescrive inoltre l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo, in particolare in tema di Super Green Pass. Per questo tipo di verifica INPS ha modificato le funzioni della piattaforma GREENPASS 50+ aprendola ora anche alle aziende con meno di 50 dipendenti.
SMART WORKING
Il lavoro agile è stato caldamente incoraggiato con una circolare emanata il 5 gennaio che utilizza l’impianto normativo già in essere (DM del 8/1072021) e dalle successive linee guida.
Le aziende private e pubbliche potranno, infatti, adottare protocolli e linee guida già emanati con l’obiettivo di organizzare lo smart working “coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.
Nel corpo della circolare, per quanto concerne le imprese private, viene specificato che “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali” tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il lavoro agile prevede lo stesso trattamento economico garantito al lavoro in presenza; è del tutto evidente però che nelle giornate effettive di smart working, ovvero, svolte senza vincolo di orario, non è possibile riconoscere le indennità legate all’orario di lavoro come, ad esempio, lo straordinario. Nel caso del lavoro da remoto, che ha invece gli stessi vincoli orari del lavoro in presenza, sono ammessi anche tutti gli istituti collegati all’orario.
Importante sottolineare che lo smart working può essere regolarmente svolto anche durante la quarantena e che non può essere considerato un modo per aggirare l’obbligo vaccinale: vigono, per i lavoratori a distanza, le stesse disposizioni normative a cui sono sottoposti tutti gli altri lavoratori.
Il documento si conclude con l’esplicita raccomandazione a ricorrere al lavoro agile “per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o con modalità a distanza” e ricorda la necessità, da parte del datore di lavoro, di "garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività” sia per quanto riguarda l’uso delle apparecchiature che la modulazione dei tempi di lavoro.
GESTIONE QUARANTENE
La gestione delle quarantene è cambiata con l’introduzione D.L n. 229 del 30 dicembre 2021 e della circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30 dicembre 2021; queste le casistiche introdotte:
La quarantena preventiva non si applica nei seguenti casi:
•alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose) nei 120 giorni precedenti;
•alle persone che sono guarite dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti;
•alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose”).
Queste persone possono continuare l’attività lavorativa, indossando le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19.
A dette persone si applica una auto-sorveglianza di 5 giorni, che prevede l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
La quarantena è ridotta a 5 giorni nei seguenti casi:
•per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose) da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.
Queste persone hanno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
La quarantena (isolamento) è pari a 7 giorni nei seguenti casi:
•per le persone contagiate che hanno precedentemente ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.
In questo caso, il soggetto deve essere stato asintomatico o risultare asintomatico da almeno 3 giorni. Inoltre, il soggetto deve aver eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
La quarantena è pari a 10 giorni nei seguenti casi:
•per le persone non vaccinate;
•per le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale “primario” o che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 14 giorni.
Queste persone hanno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
EMERGENZA COVID-19 - PROROGA AL 31 MARZO 2022 DEL "CONGEDO PARENTALE SARS COV-2"
Con messaggio n. 74 del 8 gennaio 2022, l'INPS prende atto dell'estensione dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, del periodo di fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2", disposta dal decreto di proroga al 31 marzo 2022 dello stato d'emergenza.
Hanno diritto al congedo i genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Confermate infine, anche le modalità di presentazione delle domande relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" per lavoratori dipendenti, tramite l'apposito servizio on-line già attivo sul portale INPS, Contact center o Istituti di patronato.