La disposizione in parola istituita dall’art.31 del c.d. “Decreto Aiuti” riguarderà una platea ampia di beneficiari, tuttavia, in questa newsletter prenderemo in esame solo le disposizioni riguardanti i lavoratori dipendenti in quanto, a differenza di altri, avranno riconosciuto l’importo direttamente dal datore di lavoro.
Parliamo di lavoratori dipendenti di qualsiasi tipologia contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, ecc) con esclusione, quindi, di:
• | Lavoratori domestici (Colf e Badanti) |
• | Co.Co.Co. |
• | Stagisti |
• | Amministratori |
Queste categorie diverse di lavoratori potranno godere del beneficio, se in possesso del requisito di legge, ma tramite apposita istanza presentata direttamente all’Istituto Inps.
La somma di €200 cad. è destinata ai dipendenti che in almeno una mensilità di paga del quadrimestre 1/1/2022-30/04/2022 hanno avuto un imponibile previdenziale minore o uguale a €2.692, ovvero che abbiano usufruito in almeno un mese del quadrimestre dell’abbattimento dei contributi a loro carico dello 0,8%, come stabilito dall’art.1, c.121, L.234/2021.
Diversamente dagli altri benefici anche recentemente istituiti, es: Bonus €100, il requisito per il godimento non si basa sull’intera annualità e non si basa sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, conseguentemente, non inciderà sul conguaglio fiscale di fine anno e/o di cessazione del rapporto.
Quindi, riassumendo, se in un solo mese di paga del quadrimestre 01/01/2022 -30/04/2022 il lavoratore dipendente ha un imponibile previdenziale minore o uguale a €2.692, il datore di lavoro deve anticipare nella busta paga afferente alla mensilità di luglio 2022 l’importo di €200 previa dichiarazione del beneficiario/lavoratore dipendente che non è titolare di:
• | Assegno sociale |
• | Assegno invalidi civili, ciechi o sordomuti |
• | Trattamenti di accompagnamento alla pensione |
• | Reddito di Cittadinanza |
È stato precisato che l’erogazione dell’Una Tantum non ha ricaduta alcuna se non sul netto della busta paga in quanto non è cedibile/pignorabile/sequestrabile, ecc.
I datori di lavoro, effettuato l’anticipo della somma, che sia essa corrisposta nel mese successivo (es: per il mese 07/2022 -> entro il 10/08) o che sia corrisposta nel mese (es: mese 07/2022 -> pagamento il 27/07), maturano un credito che potrà essere compensato nell’ambito della denuncia contributiva (UniEmens) del medesimo mese.
A differenza di altri bonus il recupero da parte dei datori di lavoro non avverrà tramite Mod.F24 e conseguentemente non verrà gestito/controllato dall’Agenzia delle Entrate ma dall’Istituto Inps.
Purtroppo, ad oggi, nessuna circolare esplicativa è stata emanata e auspichiamo che la stessa sia pubblicata in tempi ragionevoli per gestire al meglio il nuovo obbligo istituito in capo al datore di lavoro.